AMA Calabria

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Regolamento 

Liceo Musicale Paritario Sebastiano Guzzi

                                                                            

PARTE I

Finalità

Articolo 1

Il Liceo Musicale Paritario Sebastiano Guzzi di Lamezia Terme ha come finalità la crescita umana e culturale degli allievi; ciò nel rispetto sia della libertà di insegnamento dei docenti sia della coscienza degli allievi stessi, entrambe da tutelare, alla luce delle norme costituzionali, attraverso le disposizioni contenute in questo Regolamento e le deliberazioni degli Organi Collegiali.

Articolo 2

Il Liceo assicura ai suoi allievi una piena attuazione del diritto dello studio, sia arricchendo l’azione educativa di contenuti culturali sempre aggiornati, sia procurando di rimuovere le cause di eventuali disagi che gli allievi dovessero palesare nel loro percorso formativo.

Articolo 3

Il Liceo valorizza le inclinazioni personali degli allievi, sollecitandoli a formulare richieste e a realizzare autonome iniziative progettuali.

Articolo 4

Il Liceo, inteso come comunità scolastica, promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto di essere informati sulle norme e sulle decisioni che ne regolano la vita.

 

PARTE II

Gli organi collegiali

 

A) Il Consiglio d’Istituto

Articolo 1

Il Consiglio di Istituto delibera, a maggioranza semplice, sui temi di ordine generale che interessano l’attività delle Scuole Secondarie di secondo grado. Può essere chiamato, a inizio di ogni anno scolastico, a valutare le iniziative predisposte dal Collegio docenti. È organo deliberante per la irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Il Consiglio di Istituto può in ogni caso essere richiesto di un parere su qualsiasi materia propria della vita scolastica, ove non ostino disposizioni di legge. In ogni caso, non rientra nelle sue competenze tutto quanto pertiene la gestione delle risorse economiche del Liceo.

Articolo 2

Resta in carica per tre anni.

Articolo 3

Del Consiglio, composto da 14 componenti, fanno parte di diritto il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo Musicale Paritario, i rappresentanti del personale insegnante e quelli del personale non insegnante, quelli dei genitori degli alunni e degli studenti.

Articolo 4

La scelta dei professori che ne fanno parte è demandata al Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo. Genitori e allievi vengono invece eletti. Le elezioni devono tenersi entro il 31 ottobre. La presentazione delle candidature, da registrarsi in segreteria, ha come scadenza il 20 ottobre. Le candidature sono uninominali.

Articolo 5

L’elezione dei candidati avviene a maggioranza semplice.

Articolo 6

La convocazione del Consiglio deve essere annunciata con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre giorni rispetto alla data della riunione. La convocazione, contenente tutti i punti all’ordine del giorno, deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell’organo collegiale ovvero mediante affissione all’albo di un apposito avviso. In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato ad horas a mezzo fonogramma.

Articolo 7

Il Presidente del Consiglio di Istituto è il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo, il quale può delegare un proprio sostituto.

Articolo 8

Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni.

Articolo 9

Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico che può presenziare ma senza diritto di parola.

L’apertura al pubblico è esclusa quando siano trattati argomenti relativi a singole persone.

 

B) Il Collegio dei Docenti

Articolo 1

Il Collegio dei Docenti, in assemblea plenaria, comprende tutti gli insegnanti del Liceo e viene convocato dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative. Ne viene sempre specificato l’ordine del giorno.

Articolo 2

Il Collegio dei Docenti si configura altresì come assemblea dei docenti del Liceo. Viene convocato dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o dal suo Vicario. Ne viene sempre specificato l’ordine del giorno.

Articolo 3

Il Collegio ha competenza per ciò che concerne la complessiva impostazione didattico-formativa del Liceo nella loro globalità e/o nella loro specificità. Determina, all’inizio di ogni anno scolastico, il calendario delle attività programmate nonché dei Consigli di Classe ordinari e degli incontri scuola-famiglia.

Articolo 4

Il Collegio, nelle sue diverse configurazioni, può essere convocato dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo su richiesta della maggioranza dei docenti.

Articolo 5

Le sedute del Collegio, nelle sue diverse configurazioni, non sono pubbliche. Il Segretario, eletto ogni anno, cura la stesura dei Verbali delle riunioni.

 

C) Il Consiglio di Classe

Articolo 1

Il Consiglio di classe comprende tutti i docenti della singola classe più il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o il suo Vicario. Tale resta la sua configurazione quando, in sede di scrutinio, delibera sull’andamento della classe.

Articolo 2

Il Consiglio si allarga a un rappresentante dei genitori e a uno degli studenti quando, se del caso, è convocato dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o dal suo Vicario per deliberare sull’andamento complessivo di profitto e disciplina. Delibera altresì, con il profilo e nei casi più sotto indicati, sulle sanzioni da comminare agli allievi della classe (cf. Provvedimenti disciplinari Lettere H - N).

Articolo 3

La rappresentanza di genitori e allievi è elettiva. I genitori permangono in carica per un triennio, gli allievi per un solo anno.

Articolo 4

Le candidature vanno di norma presentate in segreteria, dove vengono registrate, entro il 20 ottobre. Le candidature sono uninominali. Le elezioni si tengono entro il 31 ottobre.

Articolo 5

L’elezione avviene a maggioranza semplice.

 

D) Organo di garanzia

Il Liceo fa proprie le norme dello Statuto degli studenti e delle studentesse; in particolare richiamandosi alle finalità formative che ne caratterizzano l’impianto, da interpretarsi in ogni caso alla luce del progetto educativo proprio di questa istituzione. Per quanto attiene l’Organo di garanzia, esso è composto da un rappresentante eletto degli studenti (nella scuola secondaria superiore), da un docente designato dal Consiglio di Istituto; da un rappresentante eletto dei genitori, dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo, che ne è il presidente. Qualora siano membri dell’Organo di garanzia, i docenti che eventualmente siano già intervenuti nelle decisioni impugnate, i genitori titolari di un’iniziativa di impugnazione, gli allievi il cui comportamento è oggetto di discussione, sono tenuti all’astensione.

Per le competenze dell’Organo di garanzia si rimanda a Parte IV, Impugnazioni

 

E) Le Assemblee degli studenti

Articolo 1

Ogni singola classe del Liceo può richiedere di riunirsi in assemblea, sotto la presidenza del proprio rappresentante eletto.

Articolo 2

La richiesta va presentata al Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo con un anticipo di 2 giorni.

Articolo 3

Non può essere di norma richiesta più di due assemblea per ogni quadrimestre. L’assemblea non può in ogni caso durare più di due ore.

Articolo 4

All’assemblea può essere invitato uno o più professori.

Articolo 5

Di ogni assemblea va specificato l’ordine del giorno. Le risultanze delle assemblee stessa vanno verbalizzate a cura di un segretario indicato dalla classe a inizio d’anno.

 

PARTE III

Area delle regole

 

A) Adempimenti dei docenti

Articolo 1

I docenti devono trovarsi nel Liceo almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni.

Articolo 2

I docenti della prima ora devono:

A. procedere all’appello, segnare i nomi degli assenti sul registro di classe, vistare con la firma sul libretto in possesso degli allievi, le giustifiche presentate dagli allievi stessi. Le giustifiche e le mancate giustifiche devono essere notificate, nello specifico, sul registro di classe.

B. notificare, sul registro di classe, i ritardi della giornata.

C. informare il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o il Vicario, nel caso in cui un allievo non abbia giustificato a tre giorni dall’assenza.

Articolo 3

I docenti non devono di norma consentire agli allievi di uscire dalla classe nel corso della prima ora di lezione; durante le ore di lezione successive non devono accordare il permesso di uscita a più di un alunno alla volta.

Articolo 4

La vigilanza degli alunni in classe spetta al docente in servizio. Ne consegue, da parte di quest’ultimo, la consapevolezza delle responsabilità che si assume ove non si rechi tempestivamente nell’aula assegnata o se ne allontani per qualsiasi motivo.

Articolo 5

I docenti della ultima ora sono tenuti a verificare le condizioni dell’aula, segnalando tutto quanto riscontrassero di anomalo o disordinato.

Articolo 6

I docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione.

Articolo 7

Durante l’intervallo, i docenti, a scopo di vigilanza, devono dividersi nei diversi piani e spazi in cui si estende l’ordine di scuola presso cui sono in servizio al termine dell’intervallo.

Articolo 8

I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte di diritto, per scelta del Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o per elezione.Tutte le attività degli organi collegiali sono coperte da riservatezza professionale.

Articolo 9

L’assenza per malattia – sia dalle lezioni che dalle riunioni degli organi collegiali – deve essere comunicata alla Segreteria non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, ossia le 8:00 del giorno in cui si verifica l’assenza stessa. Il certificato medico dovrà essere presentato alla Segreteria entro due giorni dall’inizio della malattia e corredato da apposita domanda.

Articolo 10

Le assenze per importanti motivi familiari o studiorum causa, devono essere comunicate tempestivamente e , se possibile, con un anticipo di almeno 5 giorni.

Articolo 11

Nel caso di allievi che mostrino un contegno gravemente irrispettoso o pericoloso ovvero siano in possesso di materiale sconveniente o illecito, il docente avvertirà immediatamente il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o il suo Vicario. Questi ultimi possono richiedere al docente una relazione scritta sull’accaduto.

Articolo 12

I docenti sono tenuti a rendersi disponibili, come accompagnatori, in occasione di gite e viaggi di istruzione.

Articolo 13

I docenti avviseranno le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Articolo 14

E’ espressamente vietato preparare privatamente alunni frequentanti l’Istituto o persone che ivi si presenteranno per sostenere qualsiasi tipo di esame.

 

Diritti e doveri degli allievi

Diritti:

Articolo 1

Gli allievi hanno diritto a una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità e le idee di ciascuno. Possono richiedere ai docenti di sviluppare argomenti liberamente scelti.

Articolo 2

Gli allievi hanno diritto a una valutazione tempestiva.

Articolo 3

Nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Articolo 4

Gli allievi hanno il diritto di conoscere gli obiettivi didattici programmati dal Consiglio di Classe.

Articolo 5

Gli allievi hanno diritto a una loro rappresentanza, nei limiti previsti da quanto indicato in questo Regolamento (cfr. Consiglio di classe, art. 3-4-5) e a riunirsi in Assemblea di classe (cfr. Assemblee di classe, art. 1-2-3-4-5).

Doveri:

Articolo 6

Gli allievi si comporteranno con il massimo rispetto nei confronti del Liceo, del Coordinatore delle attività didattiche ed educative, del Vicario, dei docenti e del personale ausiliario.

Articolo 7

Gli allievi devono lo stesso rispetto ai loro compagni.

Articolo 8

Gli allievi rispetteranno anche gli arredi della scuola, le attrezzature, le aule e i locali che, di proprietà comune, sono pertanto di ognuno e di tutti. In particolare eviteranno tanto di imbrattare aule e laboratori quanto di scrivere su porte e muri.

Articolo 9

Gli allievi rispetteranno puntualmente l’orario delle lezioni. Si ricorda che possono accedere alle aule nei 15 minuti che precedono l’inizio delle lezioni.

Articolo 10

Se gli allievi giungeranno in ritardo dovranno produrre regolare giustifica firmata dal genitore che ha depositato la firma sul libretto. Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o il Vicario può non ammettere in classe gli allievi dei Licei che arrivassero a scuola dopo le 8.30.

Articolo 11

Dopo un’assenza, gli allievi sono tenuti a produrre regolare giustifica. Nel caso in cui un allievo dei Licei, dopo tre giorni, non abbia prodotto la giustifica, potrà non essere ammesso in classe per decisione del Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o del Vicario.

Articolo 12

L’Istituto può delegare un docente al coordinamento e alla verifica della disciplina dei ritardi e delle assenze.

Articolo 13

Gli allievi non possono utilizzare il cellulare se non durante l’intervallo e meno che mai per chiedere a un genitore  il permesso di lasciare la scuola anticipatamente, neppure in caso di malessere. Questo tipo di comunicazioni deve avvenire tramite la segreteria.

Articolo 14

Gli studenti non possono uscire dall’Istituto senza autorizzazione del Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o del Vicario. Se dei genitori richiedono che il proprio figlio esca dalla scuola prima del termine delle lezioni, oltre che presentare domanda scritta al Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o al suo Vicario almeno con un giorno di anticipo, devono di norma prelevare il giovane personalmente o delegando per iscritto un maggiorenne.

Articolo 15

Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi; in tal caso resta facoltà della scuola informare i genitori sulle assenze dei figli.

Articolo 16

Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente subentrante e a lui chiederanno, eventualmente, il permesso di accedere ai servizi.

Articolo 17

Gli allievi possono di norma accedere ai servizi a partire dalla seconda ora, non più di uno alla volta per ciascuna classe e con il consenso dell’insegnante.

Articolo 18

Gli allievi non possono sostare nei corridoi e, meno che mai, entrare nelle aule momentaneamente lasciate libere da altre classi.

Articolo 19

Gli allievi sono tenuti a tenere in ordine i propri libri, i propri quaderni e ad aver cura di ogni altro strumento che, di loro proprietà, serve a seguire in modo fecondo le lezioni.

Articolo 20

Gli allievi devono eseguire con scrupolo e assiduità i compiti loro assegnati per casa.

Articolo 21

Si rammenta che è vietato fumare nei locali della scuola.

Articolo 22

Se all’interno di una classe dovesse verificarsi la sparizione di un oggetto appartenente a un alunno e il colpevole non venisse individuato, il danno potrà essere risarcito, secondo il caso e l’opportunità, dalla classe intera.

 

PARTE IV

Provvedimenti disciplinari

 

Premesso che

Articolo 1

La responsabilità disciplinare è personale e che le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio di gradualità, nonché, ove possibile, al principio della riparazione del danno. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Articolo 2

le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.

Articolo 3

Allo studente medesimo è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Articolo 4

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al ripristino di corretti rapporti all’interno della scuola. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni, sono di competenza del Consiglio di Classe; le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi mentre quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o dall’Esame di stato, sono adottate dal Consiglio di Istituto. art. 5 l’allontanamento dalla comunità scolastica è sempre commisurato alla gravità della mancanza. Tuttavia, nei casi di particolare gravità, in situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone o se si configura l’ipotesi di incompatibilità ambientale e non sia possibile perseguire iniziative per il recupero dello studente, il Consiglio di Istituto si attiverà per consentire l’iscrizione dello studente stesso presso un’altra scuola, anche ad anno scolastico in corso.

 

Tali sono le diverse tipologie di inadempienze, le sanzioni disciplinari previste e gli organi competenti a irrogarle:

Inadempienze

- assenze o ritardi non giustificati per tre giorni (A

- incuria verso le strutture scolastiche e la pulizia dei locali (B

- uso di telefonini all’interno della classe (C

- disturbo arrecato al regolare andamento della lezione (D

- assenze collettive (E

- assenze ovvero ritardi ripetuti o ingiustificati (F

- danni volontari arrecati alla struttura scolastica e/o alle attrezzature in essa contenute (G

- offese alla morale, oltraggio all’Istituto, al corpo docente e non docente e ad altri studenti (H

- offesa ai credi religiosi, alle istituzioni (I

- furto (L

- atti lesivi dell’incolumità fisica e/o psicologica dell’altrui persona (M

 

Sanzioni disciplinari corrispondenti

Lettera A

L’allievo potrà essere richiesto di essere accompagnato a scuola da un genitore.

Organi competenti: Insegnante, Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o Vicario.

Lettere B - D

Ammonizione orale, che può essere registrata sul giornale di classe.

Organi competenti: Insegnante, Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o Vicario.

Lettere E - G

Ammonizione scritta con sospensione con obbligo di frequenza da uno a 3 giorni.

Convocazione dei genitori, anche al fine della riparazione di eventuali danni materiali.

Organi competenti: Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo o Vicario.

Lettere H - M

Sospensione dall’attività didattica da 4 a 15 giorni. In casi gravissimi, allontanamento dalla scuola anche fino alla fine dell’anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale e/o dall’Esame di Stato.

Organi competenti: Consiglio di Classe, Consiglio d’Istituto e Collegio dei docenti

dell’ordine di scuola interessato.

Impugnazioni

Ai sensi dell’art. 328, commi 2 e 4, DL del 16.4.1994, n. 294 e successive modifiche, per le sanzioni disciplinari che prevedano l’allontanamento dalla scuola, è contemplata, da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso avverso l’allontanamento dalla comunità scolastica presso l’Organo di Garanzia di cui alla Parte II, lettera D di questo Regolamento. Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative del Liceo, entro dieci giorni, decide in via definitiva sui reclami proposti, previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia stesso.