REGOLAMENTO
DELL’ ISTITUTO MUSICALE
“ Sebastiano Guzzi” di LAMEZIA TERME

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità dell’ Istituto Musicale “Sebastiano Guzzi”
1. L’Istituto Musicale “Sebastiano Guzzi” costituito dall’A.M.A Calabria di seguito definito Istituto, provvede:
- a contribuire alla formazione di musicisti professionisti, avviando allo studio della musica i giovani che dimostrino particolari attitudini, assicurando loro regolari corsi di studio;
- a dare la possibilità a chiunque di svolgere attività musicale, strumentale o corale, a carattere non professionale, attraverso l’organizzazione di gruppi musicali di ogni genere, non ponendo limiti di età per l’iscrizione ai corsi relativi;
- a favorire la crescita quantitativa e qualitativa di complessi musicali operanti nel territorio, tramite la realizzazione di corsi di teoria e pratica corale e strumentale;
- a concorrere alla diffusione di una cultura musicale di base tra i cittadini, in particolare quelli giovani, promuovendo concerti, corsi di perfezionamento, master classes, incontri, seminari, nonché ogni altra iniziativa utile allo scopo, anche attraverso collaborazioni con Istituzioni pubbliche e/o private specializzate nel settore;
- a programmare, in collaborazione con gli organi competenti, interventi tesi alla diffusione dell’educazione musicale nelle scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori, anche attraverso corsi di aggiornamento per insegnanti e/o corsi specifici di sperimentazione musicale.

Art. 2 Gestione finanziaria
Le entrate sono costituite dalle somme previste dalle quote di iscrizione e di frequenza, versate dagli allievi nonché da finanziamenti, contributi, sponsorizzazioni ed eventuali donazioni o altri atti di liberalità di soggetti pubblici o privati nazionali e internazionali.

Art. 3 Indirizzi di studio
1. L’attività didattica dell’Istituto si articola su tre indirizzi di studio: amatoriale, professionale e di specializzazione.
2. L’indirizzo amatoriale consiste in corsi di studio il cui programma è predisposto in modo da tener conto degli interessi e delle peculiari attitudini degli allievi, fatte salve le fondamentali e irrinunciabili necessità di natura tecnica e musicale.
3. L’indirizzo professionale consiste in corsi di studio con durata, articolazione e programmi stabiliti in base alla normativa che regola il funzionamento dei Conservatori Statali di Musica o Istituti Musicali Pareggiati.
4. L’indirizzo di specializzazione consiste in corsi di studio rivolti ad allievi di corsi superiori o già diplomati, tenuti da concertisti di chiara fama, per l'approfondimento interpretativo di particolari tematiche musicali.

Art. 4 Organi dell’Istituto
Gli organi dell’ Istituto sono i seguenti:
Il Presidente dell’A.M.A. Calabria
Il Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria
Il Direttore della Istituto
Il Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Revisori dell’A.M.A. Calabria

Art. 5 Il Presidente dell’A.M.A. Calabria
Il Presidente, rappresentante legale dell’Istituto, opera nei modi e nelle forme di legge e di quanto indicato nell’articolo dello Statuto dell’A.M.A. Calabria sulle sue funzioni.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria
Il Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria ha il compito di amministrare la scuola, di nominare il direttore, il corpo docente, il personale amministrativo ed ausiliario.

Art. 7 Il Direttore
Il Direttore è responsabile dell’ordinamento didattico approvato dal Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria ed è suo compito:
- curare e rispondere della direzione artistica, didattica e disciplinare dell’Istituto e delle attività connesse, nonché coordinare il lavoro degli insegnanti, accertando che lo stesso si svolga secondo le modalità stabilite;
- fissare il termine delle iscrizioni per le ammissioni degli allievi;
- riunire il collegio dei docenti;
- avanzare, al Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria, le proposte d’acquisto e le richieste che ritiene utili per il regolare funzionamento dell’Istituto nonché una dettagliata relazione annuale sull’andamento e sulle prospettive del servizio ed ogni tempestiva comunicazione riguardante eventi straordinari;
- interessarsi dei saggi, degli esami, e delle attività in genere dell’Istituto,
- proporre i nominativi per la sostituzione dei docenti in caso di assenza o dimissioni;
- compilare l’orario delle lezioni, secondo il calendario concordato con i singoli docenti incaricati in seno al collegio dei docenti;
- insegnare, se richiesto, le materie di competenza specifica;
- invitare, di concerto con il direttore artistico dell’A.M.A. Calabria. consulenti esterni al personale dell’Istituto ritenuti utili a concorrere ad una più efficace formazione degli allievi.
Gli esperti esterni sono quei professori, che per le particolari competenze, sono chiamati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per tenere seminari, incontri, corsi ecc. rivolti agli insegnanti ed agli allievi dell’istituto anche al di fuori dell’anno scolastico.
Tali corsi potranno essere proposti anche dal collegio dei docenti presieduto dal Direttore all’inizio dell’anno scolastico, durante e al termine di questo.
- in caso di impedimento del Direttore lo sostituisce il Presidente dell’A.M.A. Calabria o un suo delegato.

Art. 8 Il Collegio dei docenti
1. Il Collegio dei Docenti, organo consultivo, è formato da tutti i docenti incaricati ed è presieduto dal Direttore dell’Istituto.
2. Si riunisce obbligatoriamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante e al termine di questo, nonché tutte le volte in cui lo decida il Direttore, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 degli insegnanti per esprimere pareri e formulare proposte al Direttore sulla didattica della scuola.

Art. 9 Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori opera nei modi e nelle forme di legge e di quanto indicato nell’articolo dello Statuto dell’A.M.A. Calabria sulle sue funzioni.

CAPO II
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 10 Materie di insegnamento
Nell’Istituto sono impartiti i seguenti insegnamenti:
a) principali:
- canto,
- violino,
- viola,
- violoncello,
- contrabbasso,
- chitarra,
- pianoforte,
- organo,
- clavicembalo,
- flauto,
- oboe,
- clarinetto,
- sassofono,
- corno,
- tromba,
- trombone,
- tuba,
- arpa,
- percussioni,
- composizione;

b) complementari:
- teoria e solfeggio (parlato e cantato) e dettato musicale,
- canto corale,
- pianoforte,
- cultura musicale generale (armonia complementare),
- storia ed estetica della musica,
- letteratura poetica e drammatica,
- arte scenica,
- musica d’insieme per strumenti a fiato,
- musica d’insieme per strumenti ad arco,
- esercitazioni orchestrali,
- musica da camera,
- bibliotecario

c) cultura musicale e corsi speciali:
- propedeutica musicale,
- flauto dolce,
- attività corali,
- storia della musica ed ascolto guidato,
- storia dell’opera,
- danza,
- musica elettronica,
- canto gregoriano,
- alfabetizzazione teorico pratica,
- elementi di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva,
- strumenti della tradizione popolare.

2. In relazione alle esigenze didattiche determinate dalla richiesta dell’utenza, è possibile istituire altri insegnamenti non previsti dal presente regolamento previo parere consultivo del Collegio dei Docenti ed autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo dell’A.M.A. Calabria.

Art. 11 Dipartimenti
1. Gli insegnamenti impartiti nell’Istituto sono raggruppati, in base a caratteristiche affini, nei seguenti dipartimenti:
- dipartimento studi teorici e canto: armonia, storia della musica ed ascolto guidato, teoria e solfeggio, canto, canto gregoriano, elementi di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva, storia dell’opera, arte scenica, storia ed estetica della musica, letteratura poetica e drammatica.
- dipartimento strumenti a corda: chitarra, viola, violino, violoncello, contrabbasso, arpa;
- dipartimento strumenti a fiato: clarinetto, corno, flauto, oboe, sassofono, tromba, trombone, tuba;
- dipartimento strumenti a tastiera e percussioni: pianoforte principale e complementare, organo, clavicembalo, musica elettronica, percussioni;
- dipartimento di attività d’insieme: propedeutica musicale, musica d’insieme per strumenti ad arco, musica d’insieme per strumenti a fiato, musica da camera, esercitazioni orchestrali, attività corali, canto corale.

Art. 12 Corsi di insegnamento
1. Sulla base dei tre indirizzi di studio di cui al precedente art.3, sono attivati:
- corsi di avviamento strumentale e vocale e corsi avanzati per l’indirizzo amatoriale;
- corsi secondo i programmi dei Conservatori Statali di Musica per l’indirizzo professionale;
- corsi di alto perfezionamento per l’indirizzo di specializzazione ed interpretazione;
- corsi di propedeutica musicale;
- attività corali;
- storia della musica ed ascolto guidato;
- storia dell’opera;
- canto gregoriano,
- elementi di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva.
- gli insegnamenti complementari previsti dall’art.10.

Art. 13 Corsi amatoriali
1. I corsi amatoriali sono rivolti a chi si avvicina, per la prima volta, alla pratica esecutiva. Tali corsi, oltre a svolgere una funzione di approccio e divulgazione, costituiscono anche un periodo di sperimentazione delle attitudini strumentali e vocali degli allievi.
2. Al termine del corso amatoriale per avere l’accesso al corso professionale l’allievo deve sostenere un esame di ammissione al secondo anno o anno successivo.
3. La durata del corso e di quello di teoria e solfeggio associato può essere ridotta su richiesta dell’allievo previo consenso del docente e del direttore dell’Istituto. Per la riduzione del corso principale occorre anche il consenso dell’insegnante di teoria e solfeggio.
4. Per i corsi amatoriali, il programma di studio viene predisposto dal docente, in modo da tener conto degli interessi e delle peculiari attitudini degli allievi, fatte salve le fondamentali ed irrinunciabili esigenze di natura tecnica e musicale.
5. I corsi amatoriali sono articolati su due livelli: corsi di avviamento strumentale e vocale e corsi avanzati.

Art. 14 Corsi di avviamento strumentale e vocale
1. Nei corsi di avviamento strumentale e vocale, denominati anche corsi amatoriali di I grado, si fornisce una conoscenza sufficientemente ampia delle tecniche fondamentali, affrontando anche, per quanto possibile, problematiche relative all’interpretazione. Un’attenzione particolare viene posta, compatibilmente con le caratteristiche di ogni insegnamento, all’esperienza della musica d’insieme.
2. La durata del corso è di quattro anni per gli allievi che hanno un età compresa fra i 7 e i 10 anni.
3. La durata del corso è di tre anni per gli allievi che hanno un età superiore ai 10 anni e per coloro i quali hanno completato la frequenza nella classe di propedeutica.
4. Costituiscono requisiti di ammissione l’idoneità conseguita a seguito di audizione.
5. Le discipline complementari di tale corso sono:
- alfabetizzazione teorico-pratica per il primo anno, solo per coloro con età inferiore ad anni 10;
- teoria e solfeggio, dal primo anno se non si frequenta l’alfabetizzazione, altrimenti dal secondo anno;
- musica di insieme, consigliata dal secondo anno;
- armonia, consigliata nell’ultimo anno;
- attività corali, consigliata per l’intero corso;
- storia della musica ed ascolto guidato, consigliato dal secondo anno.
- storia dell’opera, consigliata.
6. A coloro che superano l’esame previsto al termine del corso viene rilasciato un attestato di compimento.

Art. 15 Corsi avanzati
1. Nei corsi avanzati, denominati anche corsi amatoriali di II grado, l’obiettivo primario è quello di affinare e possibilmente ampliare le tecniche esecutive ed interpretative acquisite nel corso di I grado.
2. Il corso ha una durata di due anni.
3. Il requisito di ammissione è costituito dall’attestato di compimento del corso di avviamento strumentale e vocale.
4. Costituiscono discipline complementari del corso avanzato:
- teoria e solfeggio;
- musica d’insieme, consigliata;
- armonia, consigliata;
- attività corali, consigliate;
- storia della musica ed ascolto guidato, consigliato;
- storia dell’opera, consigliata;
5. A coloro che superano l’esame previsto al termine del corso viene rilasciato un attestato di compimento.

Art. 16 Corsi professionali
1. La durata di questi corsi è stabilita in base a quanto previsto nei programmi dei Conservatori di Musica.
2. Per essere ammessi al corso è necessario superare un apposito esame, mentre per l’ammissione agli anni successivi si deve superare l’esame finale al termine dell’anno precedente. Lo stesso anno di corso non può essere ripetuto più di una volta.
3. Le discipline complementari obbligatorie sono quelle previste nei programmi dei Conservatori di Musica, mentre quelle consigliate sono proposte dagli insegnanti.
4. L’attività didattica che sarà rivolta agli allievi prevederà la supervisione periodica di un didatta-concertista di chiara fama per ciascuna disciplina delle materie principali su proposta del docente di concerto con il direttore dell’ Istituto.

Art. 17 Corsi di specializzazione e interpretazione
1. I corsi di specializzazione e interpretazione musicale, curati dal direttore artistico dell’ A.M.A. Calabria, sono tenuti da docenti di chiara fama e rivolti a giovani diplomati o diplomandi in possesso di particolari attitudini musicali al fine di una più adeguata formazione professionale che consenta loro d’inserirsi nel mercato del lavoro.
2. A coloro che superano l’esame previsto al termine del corso viene rilasciato un diploma.

Art. 18 Corsi di propedeutica
1. È un corso rivolto ai bambini ed è finalizzato, secondo le più moderne tecniche della propedeutica, a stimolare e potenziare le attitudini musicali usando la parola, il corpo e la voce attraverso attività ludiche di natura pre-musicale favorendo anche la socializzazione.
2. Per essere ammessi gli allievi devono avere un’età compresa fra i 3 ed i 9 anni di età
3. Il corso si articola in tre gruppi divisi per fascia d’età:
I corso rivolto ai bambini di 3 anni (gruppo costituito da max 4 bambini)
II corso rivolto ai bambini di 4 e 5 anni (gruppo costituito da max 6-8 bambini)
III corso rivolto ai bambini di 6 e 9 anni (gruppo costituito da max 6-15 bambini)
4. Per il I corso sono previste due lezioni settimanali della durata di 50 minuti ciascuna ed è consigliata la frequenza di tre anni;
per il II corso sono previste due lezioni settimanali della durata di 60 minuti ciascuna ed è consigliata la frequenza di tre anni;
per il III corso sono previste due lezioni settimanali della durata di 90 minuti ciascuna ed è consigliata la frequenza di due anni;
5. Al termine del corso, determinato dalla frequenza consigliata e dal giudizio del docente, non è previsto alcun esame finale, ma sarà rilasciato un diploma di frequenza.
6. A fine di ciascun anno sarà realizzato un saggio finale.

Art. 19 Corso di Attività corali, canto corale, canto gregoriano, Storia della musica ed ascolto guidato, elementi di anatomia e fisiologia nella prassi esecutiva e storia dell’opera
1. Tali corsi sono liberi ed aperti a tutti. Non è previsto alcun limite di età e neppure alcun requisito di ammissione.
2. La durata è illimitata.
3. Teoria e solfeggio costituisce la disciplina complementare consigliata.
4. Non è previsto alcun esame finale e nessuna valutazione viene effettuata per gli iscritti soltanto a questi corsi, mentre una valutazione sintetica ed analitica è prevista per gli allievi che sono iscritti anche ad altri insegnamenti.

Art. 20 Passaggi tra i diversi tipi di corso
1. Il passaggio dal corso professionale a quello amatoriale di I grado è consentito senza alcuna formalità, fatta salva la durata massima del corso di avviamento strumentale e vocale, dal momento che devono essere computati gli anni di studio già frequentati nel corso professionale.
2. Il passaggio dal corso professionale a quello amatoriale di II grado, è consentito per l’allievo che abbia frequentato almeno tre anni del corso professionale previo esame di compimento del corso di avviamento strumentale e vocale.
3. L’ammissione ad un qualunque anno del corso professionale è consentita solo per superamento dell’esame relativo.

Art. 21 Iscritti
1. Quindici è il numero massimo degli iscritti ad ognuna delle materie principali dei corsi professionali. È possibile, tuttavia, in casi eccezionali valutati discrezionalmente dal Direttore, superare massimo di tre unità il limite numerico predetto.
2. Nel caso si verifichi un aumento nel numero degli allievi, eccedente quello previsto per ogni sezione di insegnamento, viene istituita una sezione aggiunta, a quella cui il maggior numero di allievi si riferisce.
Per le discipline complementari, sia obbligatorie che consigliate, non è stabilito il numero massimo degli iscritti.

CAPO III
ALLIEVI

Art. 22 Ammissioni all’Istituto
1. Possono essere ammessi all’Istituto coloro che, trovandosi nei limiti di età stabiliti al capo precedente, mostrano di possedere interesse per gli studi musicali.
2. Per i corsi amatoriali è prevista un’audizione, per i corsi professionali è previsto un esame d’ammissione secondo i programmi del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e per i corsi di specializzazione un esame d’ammissione il cui programma viene stabilito di volta in volta.
3. Il Direttore, insieme al docente incaricato della materia, valuta eventuali eccezioni.
4. L’iscrizione all’Istituto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente Statuto-Regolamento il quale è affisso all’albo della scuola.

Art. 23 Istanza di ammissione
1. Per essere ammessi all’Istituto occorre presentare, entro il termine fissato dal Direttore nel bando all’uopo pubblicato, domanda all’A.M.A Calabria, su apposito modulo disponibile presso l’Istituto, dichiarando le proprie generalità (nascita, residenza e famiglia), il codice fiscale, il domicilio e la residenza, ed indicando il corso che si intende seguire, corredata dalla ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, se non socio dell’A.M.A Calabria, e della quota assicurativa versata direttamente in Segreteria o a mezzo c/c postale c/o Poste Italiane - Lamezia Terme ABI 07601 CAB 04400 conto n. 15419880 intestato A.M.A. Calabria Via P. Celli, 23 88046 Lamezia Terme.
2. In caso di minore, la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, in segno di consenso.

Art. 24 Istanza di riammissione
1. L’allievo, che, per qualsiasi motivo, si fosse ritirato dall’Istituto e volesse in seguito esservi riammesso, viene considerato come nuovo iscritto e deve, quindi, ripetere la domanda di ammissione ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 25 Sanzioni disciplinari
1. Tutti gli allievi sono obbligati ad uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, nonché a quelle impartite dal Direttore e dai docenti. Il contegno degli allievi deve ispirarsi alla massima correttezza ed alla più rigorosa disciplina durante le lezioni, le esercitazioni e gli intervalli. Gli allievi sono tenuti a rispettare la massima puntualità fin dal primo giorno delle lezioni per un migliore andamento dell’attività scolastica.
2. In caso di violazioni, il Direttore, sentiti i docenti interessati, applica con gradualità le seguenti sanzioni:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni;
- espulsione definitiva dell’allievo e se socio dichiarata incompatibilità del comportamento con le finalità dell’Associazione che comporta la perdita della qualità di socio ratificata dall’Assemblea.

Art. 26 Frequenza
Tutti gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni principali e complementari obbligatorie. Al raggiungimento delle 15 assenze annue ingiustificate per materia, dopo opportuna comunicazione all’allievo o al genitore se trattasi di minore, non si può considerare l’anno compiuto ed eventualmente si provvede all’espulsione dall’Istituto.
Agli esami sono ammessi gli allievi che hanno frequentato almeno i 2/3 delle lezioni impartite.

Art. 27 Encomi
1. Il Direttore può segnalare ad Enti Pubblici o Privati, prima fra tutte l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, gli allievi che si sono particolarmente distinti durante l’anno scolastico, per eventuali riconoscimenti e/o borse di studio.

Art. 28 Tasse scolastiche
1. Gli allievi sono tenuti al pagamento della tassa scolastica di iscrizione e di frequenza gli allievi soci sono tenuti al solo pagamento della tassa scolastica di frequenza secondo gli importi e le modalità stabiliti dall’ A.M.A. Calabria entro il giorno 5 di ogni mese.
L’allievo che risulti moroso nel versamento delle quote mensili di frequenza viene prima richiamato a regolarizzare il versamento dovuto, successivamente perderà il diritto di frequenza alle lezioni e se inadempiente, entro un mese dalla data della comunicazione scritta, può essere avviata la procedura di riscossione coatta.

CAPO IV
ESAMI

Art. 29 Esami di verifica e saggi
1. Gli esami di verifica si svolgono in un’unica sessione che va dal termine delle lezioni fino al 31 luglio.
2. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore, d’intesa con il Collegio dei docenti.
3. Agli esami sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato le lezioni e non hanno superato i due terzi delle assenze annue ingiustificate per materia.
4. Nel corso dell’anno scolastico, salvo oggettivi impedimenti, vengono organizzati saggi ed esercitazioni pubbliche degli allievi.
5. È fatto obbligo, a pena di sanzioni, agli allievi iscritti ai corsi professionali e ritenuti idonei dal rispettivo docente, di prendere parte alle esercitazioni di insieme, ai saggi ed a tutte le manifestazioni promosse dall’Istituto.
6. Per la partecipazione ad attività esterne gli allievi devono richiedere apposita autorizzazione al Direttore dell’Istituto.

Art. 30 Valutazioni ed attestazioni
La valutazione dell’allievo viene effettuata normalmente ogni quadrimestre, salvo diversa determinazione del Collegio dei docenti ed, in ogni caso, alla fine dell’anno scolastico, viene formalizzata una valutazione complessiva sia in forma analitica, sia in forma sintetica.
Nella valutazione analitica, ciascun insegnante scrive su un’apposita scheda un breve giudizio per ogni allievo; nella valutazione sintetica, per tutti gli alunni dei corsi professionali viene espresso un voto, da uno a dieci, oltre alla lode in presenza di particolare bravura dimostrata dall’allievo, per ogni insegnamento seguito.
3. Per i soli alunni minorenni degli altri corsi la valutazione è espressa in livelli: A, livello alto; B, livello medio; C, livello basso.
4. Non sono previste valutazioni sintetiche per allievi maggiorenni che non frequentino corsi professionali.
5. Le valutazioni sintetiche vengono esposte all’albo dell’Istituto.
6. Al termine dei corsi amatoriali di primo e secondo grado e previo superamento degli esami previsti, viene rilasciato un attestato di compimento. Agli allievi può essere rilasciato, a richiesta, anche un certificato degli studi compiuti.

Art. 31 Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni di esame, nominate dal Direttore dell’Istituto, sono composte dall’Insegnante titolare della materia, dal Direttore dell’Istituto o altro docente appartenente allo stesso dipartimento o comunque di disciplina affine e dal Direttore o da un docente del Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.
2. Al termine degli esami, la commissione esaminatrice redige un verbale delle operazioni compiute.

CAPO V
PERSONALE

Art. 32 Organico
1. Il numero e tipo di incarichi, nonché il numero delle ore di insegnamento settimanale, vengono determinati annualmente in relazione alle esigenze didattiche derivanti dal numero dei corsi e dal numero degli iscritti a ciascun corso, salvo revisioni di orario da effettuare nel corso dell’anno in relazione all’andamento delle frequenze.
2. Per il funzionamento dell’Istituto, l’A.M.A. Calabria provvede con proprio personale o servendosi di società di servizi.
3. Per la direzione didattica dell’Istituto e per la docenza, si ricorre, in prima istanza, a professionisti incaricati, con rapporto di prestazione professionale a termine, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sul lavoro autonomo.

Art. 33 Docenti
Il personale docente, al quale viene conferito l’incarico mediante rapporto di prestazione professionale a tempo determinato, deve essere in possesso, in relazione alla materia di insegnamento, del relativo diploma rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o Liceo o Istituto Musicale Pareggiato.

Art. 34 Funzioni e doveri dei docenti
1. Il personale docente risponde dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei propri allievi.
2. I docenti incaricati hanno, inoltre, l’obbligo di:
- concorrere alla formazione ed alla realizzazione del programma didattico e delle altre attività dell’Istituto, organizzando la propria attività e distribuendo temporalmente l’impegno della prestazione richiesta, in modo da garantire il regolare svolgimento delle lezioni assegnate;
- presentare, entro 10 giorni dall’inizio dei corsi, una relazione sulla programmazione didattica, completa di calendario – stabilito d’intesa con gli altri docenti ed il Direttore incaricato (responsabile comunque della stesura del calendario delle lezioni nella sua globalità) – tenendo presenti le esigenze degli allievi, a loro volta legate agli orari delle altre docenze impartite nell’Istituto e nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- impartire l’insegnamento della propria materia, secondo il numero delle docenze assegnate, nel rispetto del calendario stabilito e precedentemente concordato;
- evitare di variare, se non per motivi di forza maggiore – da comunicare al Direttore – il calendario delle docenze, provvedendo all’immediato recupero delle eventuali docenze non effettuate, per non comportare riflessi negativi sul funzionamento della scuola;
- partecipare alle sedute del Collegio dei docenti, alle commissioni di esame, alle esercitazioni
collettive, ai saggi, ai concerti e ad ogni altra iniziativa musicale dell’Istituto, senza diritto, per questo, ad alcun corrispettivo aggiuntivo;
- aver cura del materiale didattico e degli strumenti in dotazione;
- tenere i registri aggiornati sulle presenze, sulle assenze e sul curriculum didattico-culturale degli allievi.
3. Di norma, l’incarico dell’insegnamento non può superare le 15 docenze settimanali.
4. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
5. Se un insegnante, per motivi personali, non può svolgere le lezioni programmate, è tenuto a darne immediata comunicazione, anche telefonica, alla Segreteria dell’Istituto, in modo da poterne informare tempestivamente gli allievi.
6. Il docente impossibilitato per seri motivi, documentati – di salute (es.: malattia, gravidanza), o per motivi di studio specialistico legalmente riconosciuto: borsa di studio post-lauream italiana o straniera (es.: Dottorato di ricerca) – a rispettare il calendario delle lezioni concordato e prefissato, può chiedere un permesso per l’intera durata dell’esigenza, senza per questo essere penalizzato nell’affidamento dell’incarico, prevedendo quindi, dopo il periodo di motivata assenza, la reintegrazione tra il corpo degli insegnanti incaricati.
7. Il docente, al termine dell’anno scolastico e, quindi, dell’incarico, è tenuto a presentare all’A.M.A. Calabria la relazione finale sull’attività svolta e gli obiettivi conseguiti.
8. Gli insegnanti non possono impartire lezioni private agli allievi dell’Istituto, né possono impartire lezioni private nei locali dell’Istituto.
9. A norma del D. Lgs. N.165/2000, i docenti ed i musicisti dipendenti di Enti Pubblici, ad esclusione di quelli con rapporto di lavoro part-time inferiore al 50 %, potranno ricevere incarichi solo se siano in grado di dichiarare il possesso di autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento dell’attività libero professionale.

Art. 35 Segreteria
1. L’addetto alle funzioni di segreteria ha l’incarico di:
a) predisporre gli atti amministrativi per il regolare funzionamento dell’Istituto;
b) verificare – tra l’altro – la correttezza dei pagamenti delle quote di iscrizione e frequenza mensile.

Art. 36 Personale ausiliario
1. Il personale ausiliario addetto all’Istituto è nominato dal Consiglio Direttivo che, a seconda delle esigenze, ne stabilisce il numero. Il sopraindicato personale ha l’obbligo:
a) di tenere puliti tutti i locali dell’Istituto;
b) di trasportare nell’interno, ed occorrendo, anche fuori dall’Istituto, leggii, spartiti ed altro, per manifestazioni scolastiche, concerti, saggi ecc., che venissero eseguiti fuori dalla sede dell’Istituto stesso;
c) di disporre e preparare il materiale occorrente per le prove ed esercitazioni scolastiche.
3. Durante lo svolgimento delle docenze, il bidello rimane a disposizione nei locali antistanti alle aule, e potrà assentarsi solo per affari indifferibili riguardanti l’Istituto stesso.
4. Il bidello deve controllare l’accesso degli allievi, evitando che si intrattengano lungo i corridoi o nelle aule in assenza degli insegnanti, e che arrechino disturbo all’espletamento delle attività scolastiche.
5. In attuazione di quanto indicato nel presente regolamento, il bidello in quanto responsabilizzato circa la custodia dei beni, è tenuto a svolgere, durante l’orario di servizio, azione di sorveglianza, relativamente alla suppellettile collocata nelle diverse aule ed uffici dell’Istituto.

CAPO VI
BENI DELL’ISTITUTO

Art. 37 Beni dell’Istituto
1. Nella prospettiva di organizzare i servizi di biblio - mediateca, permangono in vigore le disposizioni sotto esplicitate:
- i libri e gli strumenti di cui dispone l’Istituto non possono essere usati dagli allievi se non previa autorizzazione del Direttore, su proposta dell’insegnante;
- qualora detti beni debbano essere portati fuori dall’Istituto, l’allievo sottoscriverà apposita ricevuta, unitamente al genitore che esercita la patria potestà, se minore;
- in caso di mancata restituzione degli strumenti e/o dei libri, o di loro danneggiamento, l’allievo, o chi per lui, dovrà versare all’ A.M.A Calabria la somma equivalente al valore del bene.